Articolo aggiuntivo nella legge COVID-19
Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo.
Dopo aver consultato diverse autorità, tra cui il Seco, il nuovo modulo e quindi la base di calcolo esatta sarà pubblicato su arbeit.swiss a partire dal 29.12.2020. Poiché non disponiamo ancora di una base di calcolo vincolante, vi raccomandiamo di effettuare il calcolo secondo le regole precedentemente valide e di apportare eventuali correzioni con effetto retroattivo a dicembre o gennaio.
Siamo ancora in costante contatto con le autorità competenti e cerchiamo di offrirvi il miglior servizio possibile per l'utilizzo di Mirus HR 3.0. Gli adeguamenti necessari saranno effettuati il più presto possibile dopo l'annuncio della base di calcolo e vi informeremo su mirus.ch/news non appena l'adeguamento sarà disponibile.